È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 24 marzo 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2025, recante “Riparto del ‘Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia”.
Obiettivi e dotazione finanziaria
Il “Fondo”, istituito dall’art. 6, comma 7, del Dl. n. 81/2007 e rifinanziato dalla “Legge di bilancio 2024” (Legge n. 213/2023, art. 1, comma 505), ha una dotazione di 10 milioni di Euro annui, per un totale di 30 milioni nel triennio. Le risorse sono destinate a interventi mirati allo sviluppo economico e sociale, al miglioramento della qualità della vita e alla valorizzazione del territorio nei Comuni di confine, esclusi quelli già interessati dalle misure perequative a carico delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Beneficiari
Destinatari sono i Comuni che confinano territorialmente con la Valle d’Aosta o con il Friuli-Venezia Giulia, identificati nell’Allegato “1” al Decreto. Viene mantenuto il riconoscimento anche per i Comuni derivanti da fusioni (Legge n. 56/2014), per i quali è previsto un regime transitorio decennale durante il quale la quota di finanziamento è moltiplicata per il numero di Comuni originari.
Ripartizione delle risorse
Il Decreto stabilisce che le risorse sono suddivise tra le 2 Macroaree di riferimento:
- 42,5% per i Comuni confinanti con la Valle d’Aosta;
- 57,5% per quelli a ridosso del Friuli-Venezia Giulia.
La ripartizione tra i singoli Comuni avviene proporzionalmente in base a popolazione e superficie. Ulteriori criteri sono previsti in caso di Progetti presentati in forma aggregata o da Unioni di Comuni.
Interventi finanziabili
Sono ammessi Interventi in tre macroambiti:
- Infrastrutture: viabilità, risparmio energetico, riqualificazione edilizia pubblica, parchi e piste ciclabili, tutela ambientale.
- Servizi pubblici: scolastici, socio-sanitari, trasporto, rifiuti, e-government, promozione turistica e produttiva, orientamento ai fondi.
- Sicurezza e turismo: dotazioni per sorveglianza e attività turistiche.
Almeno il 50% del finanziamento deve essere destinato a realizzazioni infrastrutturali.
Modalità di accesso e tempistiche
Il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie pubblicherà un Bando unico per il triennio, in base al quale i Comuni potranno presentare domanda di finanziamento anche per singole annualità.
Le domande potranno essere presentate in forma singola o aggregata. È finanziabile anche la progettazione, purché completata entro 18 mesi dalla prima erogazione, pena la revoca dei fondi.
Una Commissione tecnica, nominata presso il Dipartimento, valuterà l’ammissibilità dei Progetti. I Comuni ammessi saranno resi noti con pubblicazione sul sito istituzionale, che avrà valore di notifica ufficiale.
Monitoraggio, revoche e controlli
La realizzazione degli Interventi sarà monitorata dalle Regioni competenti, in forza di appositi protocolli d’intesa da stipularsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto. In caso di inadempienze o irregolarità, il Dipartimento potrà procedere alla revoca totale o parziale del finanziamento.