Corte dei conti Marche, Delibera n. 26 del 24 febbraio 2025
Nel caso in analisi, la Sezione rileva che è fondamentale, nell’ambito del Sistema di armonizzazione contabile, garantire una corretta determinazione del fondo rischi contenzioso, strumento di natura precauzionale la cui istituzione è obbligatoria in base a quanto stabilito dall’allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011. Questo fondo ha la funzione di mettere l’ente in condizione di disporre di risorse adeguate per fronteggiare eventuali esiti sfavorevoli di contenziosi, riducendo così l’impatto finanziario di possibili sentenze di condanna. La precisa quantificazione dell’accantonamento è essenziale per garantire l’attendibilità del risultato di amministrazione, evitando che esso presenti un quadro distorto della reale situazione finanziaria dell’ente. La Sezione delle Autonomie con la Delibera n. 14/2017, ha evidenziato la necessità di un costante monitoraggio e aggiornamento dei contenziosi in essere, al fine di assicurare la corretta determinazione del fondo e la sua verifica da parte dell’Organo di revisione. Le somme accantonate, pur non costituendo un impegno di spesa immediato, devono confluire nel risultato di amministrazione per coprire eventuali obbligazioni derivanti da Sentenze definitive, garantendo così il rispetto degli equilibri di bilancio nell’esercizio in cui l’ente dovesse risultare soccombente.


