Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 280 del 16 settembre 2025
La questione riguarda un’Unione di Comuni che, avendo acquisito in gestione tutto il personale dai singoli enti aderenti, ha chiesto se possa utilizzare i propri spazi assunzionali residui per aumentare la parte stabile del Fondo risorse decentrate, anche quando i Comuni partecipanti non cedono spazi. La Sezione ha risposto negativamente. L’art. 14, comma 1-bis, del Dl. n. 25/2025, che consente a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di incrementare il Fondo risorse decentrate fino al 48% della spesa per stipendi tabellari del 2023, non si applica alle Unioni di Comuni. Per queste resta in vigore la disciplina speciale dell’art. 1, comma 229, della Legge n. 208/2015, che permette assunzioni a tempo indeterminato solo entro il limite del 100% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente. Né la Circolare del Mef né i richiami a pronunce giurisprudenziali possono superare questa esclusione, perché la normativa attuale non prevede per le Unioni le nuove facoltà assunzionali.
La Sezione sottolinea che si tratta di una lacuna legislativa, che non può essere colmata con interpretazioni estensive o analogiche, poiché ciò significherebbe creare una regola non prevista dal Legislatore e violare il principio di separazione dei poteri.
In conclusione, mentre i dipendenti dei Comuni aderenti possono beneficiare delle nuove norme di incremento del Fondo, quelli dell’Unione ne restano esclusi, pur provenendo dagli stessi Comuni. Rimane comunque fermo quanto stabilito dall’art. 32 del Dlgs. n. 267/2000: la spesa del personale dell’Unione non può superare la somma di quella sostenuta in precedenza dai singoli enti e deve progressivamente ridursi tramite razionalizzazione organizzativa e programmazione dei fabbisogni.





