“Fondo risorse decentrate” negli Enti in “Dissesto”: parte variabile solo per quote previste dalla legge e spese autorizzate

Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 232 del 10 ottobre 2025

Un Ente in “Dissesto” chiede se può stanziare, nella parte variabile del “Fondo risorse decentrate”, somme per i compensi degli Avvocati interni e per gli incentivi alle funzioni tecniche. La Sezione dice che in “Dissesto” il “Fondo” si può costituire solo con la parte stabile e, quanto alla parte variabile, solo per quote espressamente previste dalla legge e quindi “obbligatorie”. Se manca il bilancio di previsione e non è ancora approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, l’Ente opera in gestione provvisoria: si possono fare solo spese tassative per legge o indispensabili, previa specifica deliberazione che autorizzi la spesa e indichi le coperture (art. 250 del Dlgs. n. 267/2000). Per i compensi agli Avvocati, se c’è recupero effettivo delle spese dalla controparte, si può ripartire quanto riscosso; se le spese sono compensate, si può stanziare una somma a carico dell’ente, ma entro il tetto dello stanziamento 2013 e senza aggravare i conti. Per gli incentivi tecnici, sono possibili solo se le spese dei contratti cui si riferiscono sono ammissibili in gestione provvisoria (o coperte da finanziamenti esterni/”Pnrr” secondo le deroghe), sempre con atto autorizzativo e coperture certe.

In sostanza, sì alle quote di legge “obbligatorie” e nei limiti della gestione provvisoria. Per il resto servono autorizzazione, capienza e rispetto dei tetti e dell’equilibrio finanziario.

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