Nella Delibera n. 97 del 27 marzo 2015 la Corte dei conti Puglia si esprime sull’interpretazione dell’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10, come modificato dalla Legge n. 147/13, in base al quale, “a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.
La Sezione ritiene che la base di calcolo sulla quale operare, a partire dal 1° gennaio 2015, la decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate sui fondi per gli anni dal 2011
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