Nella Delibera n. 66 del 14 aprile 2020 della Corte dei conti Veneto, un Comune ha chiesto un parere concernente la fattispecie del recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel “Fondo per le risorse decentrate”. Più nel dettaglio, è stato chiesto se a tal fine sia corretto poter usufruire dell’importo derivante dalla rinuncia per più annualità a capacità assunzionali, come previsto dall’art. l, commi 226 e 228, della Legge n. 208/2015, atteso che l’utilizzo di tali somme, riguardando appunto nuove assunzioni, ha effetti non limitati ad una sola annualità ma determina una spesa che si ripete anche per gli anni successivi. La Sezione ha rilevato che le disposizioni sopra citate devono essere interpretate insieme alla disciplina di cui all’art. 4 del Dl. n. 16/2014. In particolare, il citato art. 1, comma 226 e comma 228, della Legge n. 208/2015 e gli artt. 3 e 4 del Dl. n. 90/2014, rilevano che, allo scopo di recuperare risorse finanziarie indebitamente erogate dai fondi incentivati di anni precedenti, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, il tetto di spesa annuale destinato a nuove assunzioni può essere utilizzato, in tutto o in parte, per il recupero delle somme indebite ovvero per il ripiano dei fondi incentivanti costituiti in eccesso.
La Sezione ha posto in evidenza che l’eventuale quota residua di capacità assunzionale, non utilizzata per recuperare le somme indebitamente erogate dai fondi incentivanti degli anni precedenti, potrà continuare ad essere utilizzata per finanziare nuove assunzioni di personale, nel medesimo esercizio o nei successivi, entro i limiti quantitativi e temporali di facoltà di utilizzo dei c.d. resti, come stabiliti dall’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/2014, ovvero determinati secondo le regole vigenti all’epoca delle cessazioni dal servizio. In conclusione, la Sezione afferma che, in merito alla rinuncia alla capacità assunzionale, ovvero, all’utilizzo dei c.d. resti, al fine del recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel fondo integrativo per il salario accessorio (contratto decentrato), il calcolo deve essere effettuato nel rispetto dei principi enunciati dalle ordinarie regole vigenti.




