“Fondo salario accessorio”: riduzione Dirigenti in servizio

Nella Delibera n. 27 del 3 aprile 2019 della Corte dei conti Piemonte, un Sindaco chiede un parere sulla materia del “Fondo per il salario accessorio”, in particolare sulla necessità che la riduzione della spesa annuale per la retribuzione di posizione e di risultato di un Dirigente cessato per mobilità esterna presso altro Ente comporti la proporzionale riduzione del “Fondo” in questione. La Sezione rileva che, sull’interpretazione delle modifiche normative introdotte dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 175/2017, si è pronunciata la Sezione delle Autonomie con la Delibera n. 19/2018, evidenziando che la disposizione in esame abroga, a decorrere dalla medesima data, l’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, che imponeva, unitamente al tetto per i “Fondi accessori”, fissato nelle somme spese allo stesso titolo nel 2015, anche il taglio proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto delle capacità assunzionali, prescindendo dalla realizzazione o meno delle assunzioni programmate. Pertanto, ne consegue che deve escludersi che l’Ente Locale, nel rispetto di tutti gli altri vincoli di finanza pubblica, sia ora tenuto ad una automatica riduzione, in proporzione alle risorse cessate, delle corrispondenti risorse da destinare al trattamento accessorio del personale.