Ordinanza n. 1637 del 26 gennaio 2021 della Corte di Cassazione
Secondo la ricorrente è sbagliato dichiarare la nullità di un avviso di accertamento per essere stato sottoscritto da funzionario privo di qualifica dirigenziale e carente di delega, senza considerare che gli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli Enti Locali possono essere sottoscritti dai funzionari preposti al tributo, anche se non rivestono la qualifica dirigenziale. L’avviso di accertamento in questione emesso da una Unione Comuni è stato sottoscritto dal funzionario responsabile. La Suprema Corte rileva che l’art. 74, comma 1, del Dlgs. n. 507/1993, stabilisce che “il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi”. Tale disposizione è norma tributaria speciale rispetto agli artt. 107, comma 2, e 109 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), che richiedono la qualifica dirigenziale per tutti gli atti a rilevanza esterna, e quindi non può ritenersi abrogato da tali disposizioni, né in via espressa (in quanto non contemplato dall’art. 274 del Tuel, che ha riguardo all’elenco delle disposizioni abrogate), né per incompatibilità (essendo esso inserito nello specifico settore tributario e pertanto non inciso dalla norma posteriore, di carattere generale).