Nella Sentenza n. 593 del 2 settembre 2016 del Tar Umbria, viene impugnato l’avviso di gara (da tenersi mediante il sistema delle procedura ristretta) per la concessione del “Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” di una Ati. L’avviso prevedeva un termine di 30 giorni per presentare le domande di partecipazione. Dopo la selezione delle imprese ritenute idonee alle stesse, anche in forma di Raggruppamento temporaneo, sarebbe poi stata inviata le relativa lettera di invito. I Giudici umbri rilevano che, in caso di impugnazione degli atti delle gare di appalto, la legittimazione al ricorso è correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione. Pertanto, colui che volontariamente e liberamente si sia astenuto dal partecipare ad una selezione non è legittimato a chiederne l’annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione, per lui res inter alios acta, venga nuovamente bandita. A tale regola generale si può fare eccezione solamente in 3 tassative ipotesi, e cioè:
- quando si contesti “in radice” l’indizione della gara;
- all’inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l’Amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto;
- si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti.







