Nella Sentenza n. 6232 del 7 settembre 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che, di regola, l’affidamento dei servizi sociali, comunque sia disciplinato dal Legislatore nazionale, deve rispettare la normativa pro-concorrenziale di origine europea, in quanto rappresenta una modalità di affidamento di un servizio (in termini euro-unitari, un “appalto”) che rientra nel perimetro applicativo dell’attuale diritto euro-unitari. In determinate ipotesi la procedura di affidamento di servizi sociali disciplinata dal diritto interno non è soggetta alla regolazione di origine euro-unitaria. Ciò accade quando la procedura disciplinata dal diritto interno mira all’affidamento ad un ente di diritto privato di un servizio sociale che l’ente affidatario svolgerà a titolo integralmente gratuito. Il che si giustifica essenzialmente per il fatto che il diritto europeo degli appalti si interessa dei soli affidamenti onerosi. Pertanto, la questione si trasferisce sul piano della definizione giuridica del concetto di gratuità. In tale prospettiva, il concetto di gratuità si identifica nel conseguimento di un aumento patrimoniale da parte della collettività, cui corrisponde una sola mera diminuzione patrimoniale di altro soggetto, ossia il prestatore del servizio. Sotto questo profilo, i Giudici precisano, “la effettiva gratuità si risolve contenutisticamente in non economicità del servizio poiché gestito, sotto un profilo di comparazione di costi e benefici, necessariamente in perdita per il prestatore”. Il che significa che deve escludersi qualsiasi forma di remunerazione, anche indiretta, dei fattori produttivi (lavoro, capitale), potendo ammettersi unicamente il rimborso delle spese. In conclusione, la gara per l’affidamento dei servizi sociali, in assenza dell’elemento della gratuità, deve seguire la disciplina del Dlgs. n. 50/2016.




