Nella Sentenza n. 7352 del 24 novembre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che l’esclusione dalla gara telematica di un concorrente che ha inviato la domanda oltre il limite orario fissato dal bando è legittima se viene dimostrato, dall’esame dei “file log”, che la Piattaforma telematica prescelta dall’Amministrazione per la gestione telematica della procedura non ha generato anomalie o malfunzionamenti, restando a carico del partecipante (che non ha iniziato con congruo anticipo la procedura di upload dell’offerta) il rischio della lentezza della linea internet. Peraltro, i Giudici precisano che il concorrente che si appresta alla partecipazione di una gara telematica, usando i grandi vantaggi logistici e organizzativi che l’informatica fornisce agli utilizzatori della procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di upload, e che tale tempo dipende in gran parte dalla performance dell’infrastruttura di comunicazione (lato utente e lato stazione appaltante), quest’ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico.




