Nella Sentenza n. 194 del 18 gennaio 2017 del Consiglio di Stato, i Giudici si esprimono sugli effetti nel caso di mancata indicazione degli oneri della sicurezza aziendale in sede di offerta da parte del concorrente, per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/16.
I Giudici chiariscono che,per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del nuovo “Codice”, nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara e non sia in contestazione il fatto che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.







