Gare pubbliche: applicazione dei criteri ambientali minimi e Principio di rotazione dei Commissari

Tar Sardegna, Sentenza n. 153 del 25 febbraio 2025

Nel caso in esame, viene contestata l’aggiudicazione di una gara pubblica per l’affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e gestione dell’Ecocentro comunale”, con durata quinquennale. Il ricorso è stato presentato dalla Società seconda classificata, la quale ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti connessi, evidenziando presunte violazioni delle norme di gara.

La ricorrente ha sostenuto che l’Impresa vincitrice non avrebbe rispettato i criteri ambientali minimi, adottati con Dm. 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione ecologica, in particolare per non aver indicato le procedure di gestione e controllo della flotta dei veicoli e per la mancata previsione di un deposito attrezzato per il ricovero e il lavaggio dei mezzi. Secondo la ricorrente, la Società aggiudicataria starebbe svolgendo tali attività all’interno dell’Ecocentro comunale, senza che ciò sia consentito dagli atti autorizzativi. Per questa ragione, ha chiesto l’esclusione dell’impresa vincitrice dalla gara.

Un ulteriore motivo di ricorso riguarda la presunta violazione dell’art. 93, comma 3, del Dlgs. n. 36/2023, relativo al Principio di rotazione nella nomina dei Commissari di gara. La ricorrente ha contestato la designazione di un Commissario che, nello stesso periodo, aveva già partecipato a una diversa procedura di gara bandita da un altro Comune. A seguito di queste contestazioni, la Società aggiudicataria ha presentato un ricorso incidentale, evidenziando che anche l’Impresa ricorrente non aveva indicato un centro per il lavaggio e il ricovero dei mezzi, né aveva dimostrato la disponibilità di un deposito attrezzato. Ha quindi chiesto l’esclusione della ricorrente dalla gara con le stesse motivazioni avanzate contro di lei. Successivamente, è stato richiesto anche l’annullamento del contratto di appalto stipulato tra l’Amministrazione e l’Aggiudicataria.

I Giudici hanno respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo che la gara sia stata condotta nel rispetto della normativa vigente e che non vi fossero irregolarità tali da giustificare l’esclusione dell’aggiudicataria. Hanno inoltre dichiarato improcedibile il ricorso incidentale dell’impresa vincitrice, poiché privo di interesse dopo il rigetto del ricorso principale. I Giudici hanno stabilito che i cam devono essere rispettati nella fase di esecuzione del contratto e non come requisito immediato di partecipazione, a meno che la documentazione di gara non preveda esplicitamente il contrario. Il Comune aveva correttamente inserito le prescrizioni ambientali nel Capitolato d’appalto e l’Aggiudicataria aveva fornito le informazioni richieste sulle procedure di gestione dei mezzi, la cui effettiva attuazione sarà verificata in fase esecutiva. Per quanto riguarda il Principio di rotazione nella nomina dei Commissari di gara, i Giudici hanno chiarito che l’art. 93 del Dlgs. n. 36/2023, si riferisce alle designazioni effettuate dalla stessa Stazione appaltante e non vieta la partecipazione di un Commissario a più gare bandite da Enti diversi.

Non vi era quindi alcuna violazione normativa nella nomina contestata. La decisione conferma che, nelle gare pubbliche, i criteri ambientali minimi devono essere attuati nella fase di esecuzione e non necessariamente costituire un requisito di ammissione, salvo specifica previsione della documentazione di gara. Inoltre, il Principio di rotazione dei Commissari si applica solo alle nomine effettuate dalla stessa Stazione appaltante e non impedisce la partecipazione a più procedure indette da Enti differenti.