Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 34 del 10 marzo 2025
Le regole che disciplinano l’organizzazione e il contenimento della spesa per il personale devono essere applicate anche quando i Comuni scelgono di gestire i propri servizi in forma associata, nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, sanciti dall’art. 97 della Costituzione. Questo orientamento consente di ritenere che gli obiettivi di razionalizzazione dei costi, fissati dal Legislatore, debbano valere anche per le Unioni di comuni, evitando che tali forme di gestione condivisa diventino un modo per aggirare i limiti imposti dalla normativa. Da un punto di vista operativo, i vincoli relativi alla spesa di personale non possono riferirsi soltanto ai dipendenti direttamente inquadrati nell’organico dell’ente, ma devono estendersi anche a coloro che operano per suo conto attraverso convenzioni, collaborazioni esterne o altre modalità organizzative. In questo senso, la linea rigorosa che caratterizza la recente legislazione in materia impone una visione complessiva della spesa, da considerarsi in forma unitaria e consolidata, così da evitare possibili deroghe o aggiramenti delle restrizioni previste.


