Gestione delle componenti perequative della Tari: obblighi di versamento e implicazioni sul bilancio comunale

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 15 del 23 gennaio 2025

Un Sindaco ha chiesto un parere sulla gestione del sistema di perequazione della Tari, in particolare sugli obblighi di versamento delle componenti perequative alla Csea (Cassa Servizi Energetici e Ambientali).

Il Comune ha posto 2 questioni: la prima riguarda la possibilità di versare alla Csea solo l’importo effettivamente incassato dai cittadini, evitando di anticipare somme proprie, considerando che alcuni pagamenti potrebbero essere inesigibili o soggetti a variazioni fino al 30 giugno dell’anno successivo, mentre il versamento alla Csea è richiesto entro il 15 marzo.

La seconda questione riguarda la classificazione contabile di queste somme e, quindi, se devono essere considerate entrate correnti del bilancio comunale o partite di giro, ossia somme che transitano senza alterare l’equilibrio di bilancio.

La Sezione chiarisce che il Comune è obbligato a versare le componenti perequative entro il 15 marzo in base agli importi addebitati, anche se la riscossione effettiva potrebbe variare, questo comporta un rischio finanziario, poiché il Comune potrebbe trovarsi a dover coprire somme non incassate. Tuttavia, la normativa Arera stabilisce che tale rischio è a carico dell’Ente Locale, che potrebbe anche incorrere in interessi moratori in caso di ritardo nel versamento.

Per gestire questa situazione, il Comune può contestare le modalità di versamento nelle sedi competenti o accantonare risorse nel Fondo crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda la registrazione contabile, la Sezione stabilisce che le somme raccolte per le componenti perequative devono essere classificate tra le entrate correnti del bilancio comunale e non come partite di giro, poiché non si tratta di un semplice passaggio di denaro, ma di importi strettamente legati alla Tari, con effetti diretti sulla gestione finanziaria dell’ente. Tale classificazione è conforme alla normativa contabile vigente, in particolare al Dlgs. n. 118/2011.

In conclusione, il Comune deve versare alla Csea le componenti perequative della Tari entro la scadenza prevista, indipendentemente dall’effettiva riscossione, assumendosi il rischio di eventuali mancati incassi. Inoltre, deve registrare tali somme come entrate correnti di bilancio, valutando strategie per mitigare il rischio finanziario, come accantonamenti o contestazioni nelle sedi giuridiche opportune.

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