Corte dei conti Appello, Sentenza n. 197 del 30 luglio 2024
Nel caso in trattazione, la Sezione rileva che le spese economali hanno un carattere residuale e limitato, e servono a permettere all’Amministrazione di affrontare prontamente le spese necessarie per il funzionamento degli Uffici, per le quali il ricorso al normale iter di spesa potrebbe rallentare l’efficacia, l’efficienza e la rapidità dell’azione amministrativa. Poiché si tratta di una gestione che deroga sia alla pianificazione che al consueto procedimento di spesa, l’Economo è vincolato ad utilizzare il Fondo economale esclusivamente per le spese specificamente indicate dal Regolamento, indipendentemente da ogni valutazione sull’utilità immediata delle spese sostenute. Tuttavia, il superamento dei limiti di spesa, pur evidenziando una gestione non regolare, non comporta automaticamente una mancanza imputabile al contabile; per attribuirgli responsabilità, è necessario che la spesa eccedente non sia tra quelle ammesse dal Regolamento.


