Delibera n. 6 del 14 gennaio 2025
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda una gara d’appalto avviata da un Ente che, al momento della procedura, non era abilitato a gestire autonomamente gare di importo superiore ad una certa soglia, come previsto dalla normativa. L’appalto riguardava lavori per un importo elevato, e secondo la legge, queste gare devono essere gestite da Enti qualificati o attraverso il supporto di Soggetti qualificati, come Centrali di committenza. Nonostante l’Ente abbia ricevuto assistenza tecnica da un Soggetto qualificato, è emerso che l’intera gestione della gara, incluse decisioni fondamentali come la verifica dei requisiti e l’aggiudicazione, è stata svolta direttamente dall’Ente stesso, in violazione delle regole. Inoltre, inizialmente non era stato pubblicato l’Elenco delle Imprese invitate, come richiesto dalla normativa. Anche se successivamente questo Elenco è stato pubblicato, ciò è avvenuto in ritardo. La legge stabilisce che solo Enti qualificati possono gestire direttamente gare sopra certe soglie, per garantire trasparenza e competenza. In questo caso, l’Ente non qualificato ha agito in autonomia, violando queste disposizioni.
L’Anac ha evidenziato che la gestione della gara presenta gravi irregolarità e ha suggerito l’annullamento della procedura. L’Ente ha 30 giorni per comunicare le proprie decisioni e prendere provvedimenti per evitare future violazioni.







