Corte dei conti Campania, Sentenza n. 110 del 7 aprile 2025
Nel caso esaminato, si chiede di valutare se il rendiconto dell’Agente contabile, relativo alla gestione del Fondo economale di un Comune per l’anno 2017, sia regolare. L’analisi tecnica evidenzia numerose irregolarità: mancanza di documenti giustificativi, spese non autorizzate o non conformi al Regolamento comunale (Delibera n. 81/1994), e violazioni della normativa fiscale e contabile (in particolare, art. 12 della Legge n. 413/1991, Dpr. n. 633/1972, Dlgs. n. 118/2011, artt. 122 e 123 del Regolamento comunale).
L’Agente contabile ha chiesto il discarico, sostenendo che si è trattato di irregolarità minime, dovute alle difficoltà operative di un piccolo Comune.
La Sezione, richiamando gli artt. 137 e seguenti, del Codice di Giustizia contabile, e gli artt. 93, 152, 153, 181, 191, 223, 230 e 233, del Dlgs. n. 267/2000, ha affermato che la gestione economale deve rispettare regole precise: ogni spesa deve essere autorizzata, documentata e riconducibile a finalità istituzionali. Le prassi locali non possono giustificare deroghe. Dopo aver distinto tra irregolarità formali (non gravi) e irregolarità sostanziali (gravi), la Sezione ha ritenuto che solo queste ultime, per un importo di Euro 1.040,00, giustificano la condanna dell’Agente contabile alla restituzione della somma, con rivalutazione e interessi legali.
La restante parte del conto è stata ritenuta regolare o non sufficientemente documentata per determinare un danno.
La Sezione ha, infine, disposto la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della responsabilità solo parziale. In sintesi: il conto è parzialmente irregolare; l’Agente contabile è ritenuto responsabile per una parte delle spese non giustificate secondo legge e deve restituire l’importo corrispondente.