L’Inps, con la Circolare n. 153 del 24 agosto 2015, ha fornito chiarimenti in materia di riduzione dei limiti retributivi di cui agli artt. 23-bis e 23-ter del Dl. n. 201/11, convertito dalla Legge n. 214/11, operata ai sensi dell’art. 13 del Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14, con particolare riferimento agli effetti sul calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio e fine rapporto degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps.
Ricordiamo che il citato art. 13 del Dl. n. 66/14 ha fissato in 240.000 Euro annui il limite retributivo riferito al primo presidente della Corte di Cassazione da far valere, a decorrere dal 1° maggio 2014, quale livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto dai citati artt. 23-bis e 23-ter del Dl. n. 201/11.
Lo stesso art. 13 prevede che la riduzione dei trattamenti economici, operata a seguito dell’applicazione del predetto limite, ha effetto, ai fini dei trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014.
Con la Circolare in esame, l’Inps fornisce le istruzioni operative, facendole procedere da una ricostruzione del quadro normativo vigente in materia.
Relativamente all’ambito soggettivo di applicazione delle norme, la Circolare n. 153 ricorda che dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, commi 471 e seguenti, della Legge n. 147/13, il suddetto limite massimo retributivo, inizialmente previsto esclusivamente per gli Amministratori ed i dipendenti delle Società non quotate controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per i titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con Pubbliche Amministrazioni statali, è stato esteso anche ai soggetti che hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le altre Amministrazioni pubbliche e con le Autorità indipendenti.
L’art. 13 del Dl. n. 66/14 è intervenuto per ridurre la misura del limite in argomento.
Viene quindi fornito un elenco dettagliato di tutte le categorie interessate al predetto limite.
Riguardo all’ambito oggettivo, concorrono al raggiungimento del livello remunerativo massimo tutti gli emolumenti corrisposti nell’ambito di rapporti lavoro subordinato o autonomo (da computarsi anche in modo cumulativo, in caso di rapporti plurimi con la stessa o più Amministrazioni, Enti e Società) erogati ai soggetti appartenenti alle categorie rientranti nell’ambito soggettivo, elencate dalla stessa Circolare n. 153.
Ai fini previdenziali, l’art. 13 più volte richiamato prevede, al comma 4, che la riduzione fino al limite di 240.000 Euro opera, ai fini dei trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. Per trattamenti previdenziali si intendono sia le prestazioni pensionistiche sia i trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, comunque denominati, erogati ai destinatari della norma in esame.
Vengono poi fornite indicazioni operative sul trattamento pensionistico, di fine servizio e di fine rapporto, nonché sulla liquidazione delle competenze nelle more dell’adeguamento dei sistemi gestionali.