Nella Sentenza n. 251 del 9 gennaio 2017 del Tar Lazio, un Prefetto adottava un Decreto nei confronti di un Consorzio con cui si disponeva l’integrazione della misura della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa con l’espressa previsione che gli Amministratori straordinari fossero tenuti ad accantonare in un apposito Fondo, fino all’esito dei giudizi in sede penale, gli utili complessivamente conseguiti, ivi compresi quelli facenti capo alle imprese consorziate. I Giudici rilevano che l’art. 32, comma 1, lett. b), del Dl. n. 90/14, spiega le ipotesi in presenza delle quali può essere adottata la misura della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, la quale deve essere circoscritta alla sola esecuzione del contratto di appalto o accordo contrattuale o concessione per cui si sono verificati i fatti gravi. Al di fuori di tali ipotesi, essa non può essere disposta.
Evidentemente, attesa la natura eccezionale della misura, essa non può concernere soggetti estranei ai fatti rilevanti ai fini dell’adozione della misura stessa. Poi il comma 7 del medesimo art. 32 stabilisce che l’accantonamento dell’utile in un apposito Fondo costituisce una misura di natura economica -accessoria rispetto a quella principale della straordinaria e temporanea gestione in parola; la presuppone necessariamente e non ne può prescindere. In altre parole, essa rappresenta una conseguenza tipizzata dalla legge della straordinaria e temporanea gestione, circoscritta, sotto il profilo soggettivo, al soggetto destinatario di detta misura e, sotto quello oggettivo, al contratto da seguire correlato ai fatti penali oggetto di relativo procedimento. Ne consegue che esso va disposto solo in presenza ed a seguito dell’adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa e per tutto il periodo della sua applicazione sino all’esito dei giudizi in sede penale. Pertanto, è altrettanto evidente che la misura economica in questione non può riguardare soggetti che non siano stati previamente colpiti dalla misura principale della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa. Infatti, i Giudici laziali chiariscono che nessuna estensione o interpretazione più lata del suo ambito applicativo è ammissibile, stante il suo carattere eccezionale. In conclusione, l’accantonamento dell’utile in un apposito Fondo costituisce una misura di natura economica accessoria rispetto a quella principale della straordinaria a temporanea gestione, in quanto la presuppone assolutamente. L’assenza di quest’ultima non decide l’estensione delle misure economiche alle consorziate.




