Consiglio di Stato, Sentenza n. 1984 dell’11 marzo 2025
Nella controversia in esame un Ente, a seguito dell’espletamento di un corso per dirigente tecnico, aveva proceduto all’assunzione del concorrente primo classificato, il quale, dopo alcuni mesi di servizio, aveva rassegnato le proprie dimissioni. L’Ente, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria, aveva deciso di avviare una nuova selezione per un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 del Dlgs. n. 267/2000. Il concorrente secondo classificato in graduatoria ha presentato ricorso sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare la graduatoria vigente. Ha quindi chiesto al Giudice di imporre al Comune il rispetto tale graduatoria, contestando anche gli atti successivi relativi alla nuova programmazione del personale e al bilancio. La Sentenza del Tar, che ha parzialmente accolto il ricorso, è stata impugnata dal Comune. Il Collegio ha stabilito che la decisione di non utilizzare la graduatoria e di avviare una nuova selezione rappresenta una scelta amministrativa, che può essere impugnata davanti al Giudice amministrativo, trattandosi di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo pieno. Il nodo centrale della controversia riguarda il margine di discrezionalità dell’Amministrazione nella gestione del personale, che non può essere esercitato in modo arbitrario. Se esiste una graduatoria ancora efficace, e se il bando ne prevedeva l’utilizzo anche per incarichi a tempo determinato, il Comune ha l’obbligo di motivare in modo chiaro e concreto la scelta di non utilizzarla. Nel caso specifico, i Giudici hanno rilevato che tale motivazione era del tutto assente: né la nuova programmazione del fabbisogno di personale (“Piao 2024/2026”), né gli atti successivi fornivano giustificazioni adeguate. Anzi, la decisione di rinviare la copertura del posto al 2025 — quando la graduatoria sarebbe ormai scaduta — è stata ritenuta irragionevole e contraria ai principi di trasparenza e imparzialità. Per questi motivi, i Giudici hanno respinto l’appello del Comune e confermato la Sentenza del Tar, annullando gli atti impugnati. Il Principio di diritto affermato è che il Comune non può ignorare una graduatoria ancora valida senza fornire una motivazione specifica e coerente, soprattutto se il bando prevede espressamente la possibilità di utilizzarla anche per incarichi a tempo determinato. L’Amministrazione ha un potere discrezionale nella gestione del personale, ma questo deve essere esercitato nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, ed è sindacabile dal Giudice amministrativo in caso di mancata motivazione.


