Gravi illeciti professionali: l’operatore economico deve dichiarare tutte le condanne che possono incidere su professionalità e affidabilità

Nella Sentenza n. 632 del 3 giugno 2020 del Tar Salerno, i Giudici chiariscono che l’omessa dichiarazione, da parte di una Società concorrente ad una gara pubblica, del rinvio a giudizio del proprio legale rappresentante per bancarotta fraudolenta causa l’esclusione della stessa dalla procedura, non avendo con tale condotta consentito alla Stazione appaltante di valutare la rilevanza dei fatti sottesi al rinvio a giudizio sotto il profilo della sussistenza dell’illecito professionale nonché dell’integrità ed affidabilità dell’operatore. I Giudici pongono in evidenza che secondo un orientamento giurisprudenziale l’eventuale rinvio a giudizio dell’Amministratore di un operatore economico nonché l’applicazione di una misura cautelare per i medesimi reati, non costituirebbero adeguati mezzi di prova della Commissione di un grave illecito professionale, che comporterebbe l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016, con la conseguenza che la loro omessa dichiarazione non rappresenterebbe la causa di esclusione dell’operatore ai sensi della successiva lett. c-bis). Tuttavia, i Giudici ritengono preferibile l’opposto orientamento, in base al quale, anche oltre le ipotesi tipizzate dall’art. 80, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’operatore un obbligo di dichiarare fatti ragionevolmente idonei a compromettere la professionalità e l’affidabilità. In base a quest’ultimo preferibile indirizzo, il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale, al pari dell’adozione di un’Ordinanza di custodia cautelare a carico dell’Amministratore della Società interessata, ancorché non espressamente contemplato quale causa di esclusione dalle norme che regolano l’aggiudicazione degli appalti pubblici, può idealmente incidere sulla moralità professionale dell’Impresa. Sussiste quindi l’obbligo di dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della moralità professionale delle imprese partecipanti. Il partecipante non può non essere tenuto a dichiarare anche i rinvii a giudizio o misure restrittive, anche se non esplicitamente contemplati quali cause di esclusione dalle norme che regolano la aggiudicazione degli appalti pubblici, e anche a prescindere dalla sottoscrizione dei cd. “patti di integrità”. Quindi, sussiste l’obbligo di dichiarare sempre e senza eccezioni le condanne (o anche solo le contestazioni) relative alle violazioni di norme riconducibili alla categoria dei gravi illeciti professionali.