Nell’Ordinanza n. 7418 del 15 marzo 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che gli immobili delle Associazioni sportive sono esenti dall’Ici solo in quanto, oltre che praticanti le discipline sportive riconosciute dal Coni, l’attività sia svolta senza scopo di lucro. Soltanto così l’attività può considerarsi non commerciale. La Suprema Corte precisa che le condizioni dell’esenzione sono cumulative: devono sussistere tanto il requisito soggettivo e cioè la natura non commerciale dell’ente quanto il requisito oggettivo e cioè che l’attività svolta nell’immobile rientri tra quelle previste dall’art. 7, comma 1, lett. i) del Dlgs. n. 504/92. Non rileva quindi, al fine di ritenere la sussistenza del requisito oggettivo, la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell’attività. I Giudici di legittimità precisano che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato. Laddove un’attività abbia una finalità sociale, questa non basta da sola a escluderne la classificazione di attività economica. E’ necessario, quindi, al fine dell’esclusione del carattere economico dell’attività, che quest’ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico.




