Ici: atti attributivi o modificativi delle rendite catastali, per terreni e fabbricati, sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione

Nella Sentenza n. 1098 del 18 gennaio 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che,in tema di Ici, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali, per terreni e fabbricati, sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione. In particolare, la Suprema Corte specifica che, per l’Ici, l’art. 74, comma 1 della Legge n. 342/00, nel prevedere che, a partire dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’Ici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

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