Nella Sentenza n. 9829 del 13 maggio 2016 della Corte di Cassazione, la controversia in esame ha ad oggetto la determinazione della base imponibile ai fini Ici delle aree fabbricabili, nel senso che “la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti previsti dall’art. 5, comma 5, del Dlgs. n. 504/92, che hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. Pertanto, è di palese evidenza, secondo la Suprema Corte, come il riferimento ai valori medi Omi per la quotazione a metro quadro d’immobili nella cui tipologia non sono comprese peraltro, aree edificabili, moltiplicati per gli indici di edificabilità, non possa considerarsi conforme ai criteri di determinazione del valore in comune commercio, quali tassativamente indicati dal richiamato art. 5, comma 5, del Dlgs. n. 504/92.
Ad analoga conclusione si deve pervenire, secondo i Giudici di legittimità, riguardo agli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo in forza dei quali la quotazione di partenza è stata aggiornata per i successivi anni d’imposta, che non possono surrogare in alcun modo la necessità di ancorare la base imponibile alla variazione del valore in comune commercio all’inizio di ciascun anno d’imposizione secondo le dinamiche proprie del mercato immobiliare delle aree edificabili.




