Nella Sentenza n. 65 del 29 gennaio 2021 della Ctr Sardegna, i Giudici chiariscono che se un fabbricato, posseduto da un Ente non commerciale, è adibito anche solo in minima parte ad attività ricettive o di assistenza agli ospiti dello stesso, questo costituisce elemento di assoggettamento al pagamento dell’Ici. In sostanza, l’esenzione dall’Imposta, prevista dall’art. 7, comma 1 del Dlgs. n. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività istituzionali ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte dello Stato, di Enti territoriali o Enti pubblici.
Sotto il primo profilo, si è stabilito che il requisito oggettivo non può essere desunto esclusivamente sulla base di documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività sia svolta per compiti istituzionali. Ne consegue che il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, attraverso la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, rientra tra quelle esenti.