Ici: esenzione e destinazione istituzionale dell’immobile

Nella Sentenza n. 65 del 29 gennaio 2021 della Ctr Sardegna, i Giudici chiariscono che se un fabbricato, posseduto da un Ente non commerciale, è adibito anche solo in minima parte ad attività ricettive o di assistenza agli ospiti dello stesso, questo costituisce elemento di assoggettamento al pagamento dell’Ici. In sostanza, l’esenzione dall’Imposta, prevista dall’art. 7, comma 1 del Dlgs. n. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresen­tato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività istituzionali ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte dello Stato, di Enti territoriali o Enti pubblici.

Sotto il primo profilo, si è stabilito che il requisito oggettivo non può essere desunto esclusivamente sulla base di documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività sia svolta per compiti istituzionali. Ne consegue che il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei re­quisiti dell’esenzione, attraverso la prova che l’attività cui l’immobile è de­stinato, rientra tra quelle esenti.