Nella Sentenza n. 10809 del 25 maggio 2016 della Corte di Cassazione, la questione controversa riguarda la sottoposizione ad Ici di un terreno di proprietà di una Comunità montana adibito ad Impianto di itticoltura, dovendosi verificare se trattasi di Impianto finalizzato a scopi istituzionali della Comunità o di attività privatistica.
La Suprema Corte osserva che l’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 504/92, prevede che “presupposto dell’Imposta dell’Ici è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio
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