Nella Sentenza n. 21224 del 13 settembre 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema d’Ici, la concessione all’Iacp di aree espropriate dai Comuni per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 10, della Legge n. 167/62, come sostituito dall’art. 35 della Legge n. 865/71, attribuisce al medesimo Iacp il diritto di superficie. Per tale motivo quest’ultimo è soggetto passivo dell’imposta, ex art. 3, del Dlgs. n. 504/92, non occorrendo, a tale fine, un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie. Pertanto, gli immobili dell’edilizia residenziale pubblica sono soggetti ad Ici.
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