Ici/Imu: soggettività passiva in caso di concessioni demaniali

Nell’Ordinanza n. 9978 del 15 aprile 2021 della Corte di Cassazione,la Suprema Corte chiarisce che in tema di Ici, l’art. 18, comma 3, della Legge n. 388/2000, nel modificare l’art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992, prevedendo che “nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario”, ha reso quest’ultimo, a partire dalla data di applicabilità della nuova disciplina (annualità 2001), obbligato non solo sostanziale (in sede di rivalsa del concedente), ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul Demanio avesse effetti reali (con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini Ici in capo al Concessionario) od obbligatori (con la diversa conseguenza della intassabilità). Dunque, l’art. 18 della Legge n. 388 /2000, modificando l’art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992, ha esteso espressamente la soggettività passiva dell’Imposta Ici ai concessionari di aree demaniali. 

Inoltre, i Giudici di legittimità precisano che l’art. 3 del Dlgs. n. 504/1992, prevede che siano sottoposti al pagamento dell’Ici i proprietari degli immobili ed i titolari di diritti reali sugli stessi nonché i concessionari di beni demaniali ed i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria. Quindi, è chiaro che la ratio della norma è quella di tassare non solo i proprietari di immobili ma anche tutti quei soggetti che in ragione di un diritto reale o di altro diritto a carattere obbligatorio abbiano la disponibilità degli immobili da cui traggono fonti di reddito. Il presupposto per l’applicazione del Tributo non è perciò la proprietà di un immobile, bensì la disponibilità dello stesso generatrice di reddito. In tal senso la norma in esame non determina alcuna discriminazione tra i soggetti da essa previsti né viola in alcun modo il Principio di uguaglianza di cui all’art 3 della Costituzione né quello della capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione che prescinde dalla proprietà e concerne unicamente il reddito disponibile.