Nell’Ordinanza n. 17823 del 19 luglio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano, in tema di Ici, che l’immobile che sia stato iscritto nel Catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa Categoria (“A/6” o “D/10”), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del Dl. n. 557/93, convertito con Legge n. 133/94, non è soggetto all’Imposta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 1-bis del Dl. n. 207/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/09, e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92.
Inoltre, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa Categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente che invochi l’esenzione dall’Imposta impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della Categoria catastale “A/6” o “D/10” al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Imposta.




