Ici: legittima la presunzione di assenza del requisito di dimora abituale nell’immobile basata sul basso consumo di energia elettrica

 Nella Sentenza n. 782 dell’11 febbraio 2016 della Ctr Lombardia, secondo la Commissione adita, la presunzione di assenza della dimora abituale nell’immobile adibito ad abitazione principale basata sull’analisi dei consumi di energia elettrica è da ritenersi grave, precisa e concordante ai sensi dell’art. 2727, del Codice civile.

A sostegno delle tesi avanzate dai Giudici depone il fatto che i consumi elettrici rappresentano una misurazione specifica, diretta, strumentale della frequenza e intensità con la quale una famiglia convive in un determinato immobile; pertanto, è legittima la presunzione di assenza del requisito di dimora abituale nell’immobile oggetto di agevolazione per abitazione principale fondata sui consumi elettrici della contribuente, nel caso di specie notevolmente più bassi rispetto al consumo medio giornaliero unipersonale.

Il consumo di energia elettrica è stato ritenuto un elemento che consente di determinare la frequenza e l’intensità con la quale una famiglia convive in un determinato immobile.

Dunque, è legittima la revoca del beneficio fiscale, previsto dall’art. 8, comma 2, del Dlgs. n. 504/92, se tale consumo risulta insufficiente a sopperire alle ordinarie necessità familiari.