Nella Sentenza n. 111 del 27 marzo 2015 della Ctp Arezzo, i Giudici affermano che, per la mancanza di una causa debendi continuativa, deve escludersi l’applicabilità della prescrizione breve al credito per la riscossione dell’Ici, pure da pagarsi con cadenza annuale, sul rilievo che la prestazione tributaria, per la sua natura di Imposta patrimoniale, stante l’autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, non essendo legata ad alcuna prestazione erogata dall’Ente impositore e derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. Pertanto, dovrà essere applicata la prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 del Codice civile.




