Nella Sentenza n. 10808 del 25 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha statuito che per il riconoscimento della ruralità è indispensabile l’iscrizione in Categoria “A/6” o “D/10”. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato come l’art. 9 del Dl. n. 557/93 incide esclusivamente sulla qualificazione catastale e che quest’ultima continua a determinare o no l’assoggettamento all’Ici. Inoltre, non è possibile attribuire rilevanza ad una posteriore successiva attribuzione di Categoria “A/6” o “D/10” atteso che quel che rileva è il dato oggettivo della Categoria catastale al momento dell’imposizione. Pertanto, l’immobile iscritto nel Catasto dei fabbricati come rurale, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del Dl. n. 557/93, non è soggetto all’Ici. Invece, nel caso in cui l’immobile sia iscritto in una diversa Categoria catastale, sarà onere del contribuente che pretenda l’esenzione dall’Imposta impugnare l’atto di classamento, restando altrimenti il fabbricato assoggettato ad Ici. Parimenti, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della Categoria catastale “A/6” o “D/10”, per poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.






