Ici: potenzialità edificatoria di un’area fabbricabile

Nella Sentenza n. 715 del 13 gennaio 2017 della Corte di Cassazione, risulta trattata la casistica di un Comune che notificò ad una Società 3 avvisi di accertamento e liquidazione per Imposta Ici con i quali si rettificava il valore venale in comune commercio di un’area edificabile, sita nel Comune, e liquidata una maggiore Imposta relativa agli anni 2002, 2003 e 2004, oltre interessi e sanzioni.

La Suprema Corte afferma che, in tema di Ici, a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del Dl. n. 203/05, convertito nella Legge n. 248/05, e 36, comma 2, del Dl. n. 223/06, convertito nella Legge n. 248/06, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 504/92, l’edificabilità di un’area, ai fini della determinazione della base imponibile, da effettuare in base al valore venale e non a quello catastale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuitale nel Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, salva però la necessità di valutare la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie dell’immobile, nonché la possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione in ragione delle concrete condizioni esistenti al momento dell’imposizione. Pertanto, la potenzialità edificatoria di un’area rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato ai fini del calcolo dell’Ici.