Ici: retroattività della classificazione della ruralità dei fabbricati

 

Nella Sentenza n. 12289 del 17 maggio 2017 della Corte di Cassazione, una Società propone ricorso avverso la Sentenza che ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento notificati, per conto di un Comune toscano, ad una Società agricola per il mancato pagamento di Ici 2003/2004/2005 su alcuni immobili rurali in suo possesso. La Suprema Corte precisa che, in tema di Ici, l’immobile che sia stato iscritto nel Catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa Categoria (“A/6” o “D/10”), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del Dl. n. 557/93, convertito con Legge n. 133/94, non è soggetto all’Imposta ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 1-bis del Dl. n. 207/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/09, e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92. L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’Imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della Categoria catastale “A/6” o “D/10” al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Imposta. I Giudici di legittimità precisano l’ininfluenza dello svolgimento o meno nel fabbricato di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando unicamente il suo classamento. Inoltre, la Suprema Corte statuisce che è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati anche retroattivamente onde beneficiare dell’esenzione Ici.

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