Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 9/SezAut/2026/Qmig
di Angelo “Lucio” Cavallari
Fatto:
Un Comune pugliese ha inoltrato alla Sezione di controllo per la Puglia della Corte dei conti una richiesta di Parere richiedendo “a) se nella Società a controllo pubblico l’Amministrazione controllante possa individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, Dl. n. 95/2012[1], cui rinvia l’art. 11, comma 7, Dlgs. n. 175/2016[2], nel presupposto in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013 o abbia sostenuto un costo talmente irrisorio da poter essere
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