di Andrea Arduini e Roberto Camporesi
Questo l’interrogativo al quale ha dato risposta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 7 del 24 aprile 2024.
In tale Pronuncia, il Supremo Consesso amministrativo ha affermato molto nitidamente che:
- i requisiti di partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica devono essere posseduti continuativamente dall’Operatore economico concorrente, ovverosia devono essere posseduti dal momento della presentazione dell’offerta al momento della stipula del Contratto;
- l’Operatore economico che nel corso della procedura di Gara perde uno (o più) dei requisiti di partecipazione alla stessa deve informare prontamente la Stazione appaltante (laddove questa non
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