di Michele Fiaschi
In ambito dell’autonomia statutaria dell’Ente Locale, sancita dall’art. 6 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), è ammissibile disciplinare deleghe interorganiche, purché il contenuto di tali deleghe sia coerente con la funzione istituzionale dell’organo cui si riferisce.
Occorre considerare che il Consigliere comunale può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici; ciò in quanto il Consigliere svolge la sua attività istituzionale in qualità di componente
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