di Riccardo Compagnino
Tra i pilastri finanziari su cui poggia il Ddl. per l’attuazione dell’Autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario vi è un termine contenuto all’art. 5, comma 2: il finanziamento delle funzioni attribuite alle Regioni avverrà attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più Tributi erariali maturato nel territorio regionale. Il Ddl. approvato in Senato impone, conseguentemente, il calcolo della spesa e dell’entrata da regionalizzare; l’obiettivo, pertanto, è l’elaborazione di un bilancio dell’Operatore pubblico regionale in cui si contabilizzano le entrate di tutti i livelli di governo e le spese conseguenti alle decisioni politiche sul territorio.
La Regione
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.




