Corte di Cassazione, Sentenza n. 20697 del 25 luglio 2024
Nella casistica in studio, la Suprema Corte rileva che, in materia di sanzioni amministrative tributarie, vige il Principio, derivato dal diritto penale, della responsabilità personale dell’autore della violazione stabilito dall’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 472/1997, secondo cui la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione. In deroga a tale Principio e all’art. 11, del Dlgs. n. 472/1997, che prevede la responsabilità solidale delle Società nel cui interesse ha agito la persona fisica autrice della violazione, l’art. 7 del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003, ha stabilito che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di Società o Enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. L’applicazione di questa norma eccezionale presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della Società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio della responsabilità personale, non colpisca l’autore materiale della violazione, ma sia posta esclusivamente a carico del diverso soggetto giuridico quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio Rappresentante o Amministratore.
Al contrario, qualora risulti che il Rappresentante o l’Amministratore della Società con personalità giuridica abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’Ente con personalità giuridica come schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio vantaggio personale, viene meno la ratio che giustifica l’applicazione dell’art. 7 citato. In tal caso, deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito.
Inoltre, l’art. 9 del Dlgs. n. 472/1997 è compatibile con l’art. 7 citato, con la conseguenza che è configurabile, nella sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, il concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle Società con personalità giuridica e la loro sanzionabilità.
In conclusione, le persone fisiche, soggetti terzi, come nel caso del Notaio, sono sanzionabili in via amministrativa a titolo di concorso ai sensi dell’art. 9 del Dlgs. n. 472/1997, nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di Società con personalità giuridica anche dopo l’entrata in vigore del Dl. n. 269/2003.