Immigrazione: in G.U. il Decreto che modifica il “Decreto Sicurezza” varato dal primo Governo Conte


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020 il Dl. 21 ottobre 2020, n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifica agli artt. 131-bis e 588 del Codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all’utilizzo distorto del web”.

Sulla scorta delle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del Dl. n. 113/2018 e di promulgazione della Legge n. 77/2019, che ha convertito in legge il Dl. n. 53/2019, il Decreto interviene sul discusso testo del c.d. “Decreto Sicurezza” o “Decreto Salvini”, varato dal precedente Esecutivo, introducendo una serie di modifiche che impattano – tra l’altro – su:

– requisiti per il rilascio del “permesso di soggiorno” per esigenze di protezione del cittadino straniero;

– limiti all’ingresso e transito di unità navali in acque territoriali italiane;

– iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo.

Di seguito il quadro delle principali novità.

Protezione internazionale degli stranieri

Con riferimento alla protezione internazionale degli stranieri, viene ampliato il novero delle circostanze che portano al divieto di espulsione e respingimento. Oltre al già previsto rischio di tortura, sono ora inclusi anche il pericolo che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e il rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica). Nei casi di cui sopra, il percorso tracciato dal nuovo quadro normativo è il rilascio del “permesso di soggiorno” per protezione speciale.

Vengono inoltre introdotte delle novità relative alla convertibilità dei “permessi di soggiorno” rilasciati per altre ragioni, in permessi di lavoro. Alle categorie di permessi convertibili già previste, vengono aggiunte: protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori.

Sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione

Il Provvedimento riforma il Sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione, gettando le basi per il nuovo “Sistema di accoglienza e integrazione”. Le attività di prima assistenza continueranno ad essere svolte nei Centri governativi ordinari e straordinari.

Successivamente, il Sistema si articolerà in 2 livelli di prestazioni:

  1. il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale;
  2. il secondo dedicato a coloro che sono già titolari di protezione internazionale e per i quali sono quindi previsti dei servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione.

Iscrizione anagrafica

L’art. 3 introduce alcune novità in materia di iscrizione anagrafica. Ricordiamo che, con la Sentenza n. 186 del 9 luglio 2020, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità della disposizione introdotta dall’art. 13 del Dl. n. 113/2018, che precludeva l’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo.

Per la Consulta, tale norma era in contrasto con l’art. 3 della Costituzione per 2 ordini di motivi:

  • irrazionalità intrinseca, poiché la norma censurata non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal citato Decreto-legge;
  • irragionevole disparità di trattamento, perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l’accesso ai servizi che siano anche ad essi garantiti.

Con le modifiche introdotte dall’articolo in commento, viene quindi riaffermato il diritto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo e vengono disciplinate le relative modalità.

Disposto inoltre che ai richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l’iscrizione anagrafica sia rilasciata una carta d’identità valida, non valida per l’espatrio, la cui durata è di 3 anni.

Pubblica sicurezza

Con l’intento di prevenire gravi episodi di violenza, sia all’interno dei locali che nelle loro immediate vicinanze, viene rafforzata la capacità preventiva del c.d. “Daspo urbano”, rendendo possibile per il Questore l’applicazione del divieto di accesso nei locali pubblici anche nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi 3 anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Inoltre, si interviene sul trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto, prevedendo in particolare la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da Euro 8.000 a Euro 20.000.

Una ulteriore disposizione sdogana poi lo strumento dell’oscuramento dei siti web, laddove questi siano utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti.

di Veronica Potenza