Impianti pubblicitari: il punto di Palazzo Spada sulla disciplina vigente

Nella Sentenza n. 6175 del 30 ottobre 2018 del Consiglio di Stato, un Comune respingeva le istanze con cui una Società aveva richiesto la voltura e il rinnovo di alcune autorizzazioni per l’installazione di n. 4 impianti pubblicitari ubicati nel centro abitato, di cui era titolare quale acquirente del ramo di azienda di una Società in liquidazione. Il punto focale della questione riguarda la disciplina vigente in materia di impianti pubblicitari.

In merito, i Giudici rilevano che:

– alle norme del Dlgs. n. 285/1992, si sono affiancate quelle di cui al Dlgs. n. 507/1993;

– l’attività pubblicitaria è regolamentata dall’art. 23, comma 4, del “Codice della Strada”, il quale prevede che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse sia “soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada”;

– all’interno del perimetro dei centri abitati, la competenza al rilascio dell’autorizzazione è, in tutti i casi, dei Comuni, fatto salvo il preventivo nulla osta dell’Ente proprietario nei casi in cui la strada appartenga al demanio statale, regionale o provinciale. Quindi, chi intende esporre un mezzo pubblicitario “deve presentare la relativa domanda” all’Ente proprietario della strada, il quale rilascia apposita autorizzazione al posizionamento dello stesso;

– lo stesso Regolamento di attuazione del “Codice della Strada” fissa poi i requisiti tipologici degli impianti pubblicitari da allocare lungo le strade e le fasce di pertinenza, demandando alla potestà regolamentare dei Comuni la possibilità di prevedere ulteriori “limitazioni dimensionali”;

– l’attività pubblicitaria si esercita pertanto nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli contenuti in 2 importanti strumenti di pianificazione e programmazione generale: il Regolamento comunale ed il Piano generale degli impianti pubblicitari;

– l’art. 3 del Dlgs. n. 507/1993 ha infatti previsto in capo ai Comuni l’obbligo di adottare un apposito Regolamento per l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Attraverso tale strumento, i Comuni sono tenuti a disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità e possono stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione a esigenze di pubblico interesse;

– con l’adozione del Piano generale degli impianti pubblicitari, il Comune provvede alla razionale distribuzione sul territorio degli impianti pubblicitari, indicando i siti ove è possibile collocare gli stessi.

Inoltre, i Giudici pongono in evidenza la Sentenza n. 455/2002 della Corte Costituzionale che ha precisato che “la tutela degli interessi pubblici presenti nella attività pubblicitaria effettuata mediante l’installazione di cartelloni si articola dunque, nel Dlgs. n. 507/1993, in un duplice livello di intervento: l’uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera causale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell’assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l’altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte”.

A tale ricognizione i Giudici aggiungono che l’art. 48, comma 2, del Regolamento di attuazione del “Codice della Strada” stabilisce che “i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai Regolamenti comunali”.

di Carolina Vallini

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