Imposta di bollo: esenti le verifiche delle informazioni relative alla residenza svolte dagli Enti pubblici presso i Comuni

E’ stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Risoluzione n. 29/E del 12 marzo 2014, nella quale viene fornita risposta ad un quesito in merito alla corretta applicazione dell’art. 15, Legge n. 183/11, che ha apportato modifiche al Dpr. n. 445/00.

Il soggetto istante (un Collegio nazionale) fa presente che, a seguito delle richieste di verifiche di residenza dei propri iscritti e/o iscrivendi, alcuni Comuni, per l’invio delle relative attestazioni, richiedono al Collegio di anticipare l’importo relativo all’Imposta di bollo, cui è soggetta la certificazione anagrafica.

Il Collegio nazionale istante comunica che il Direttore dell’Ufficio per la Semplificazione Amministrativa, con la Nota Prot. n. 9347 del 5 marzo 2012, ha precisato che, quando “l’Amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’Amministrazione competente le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza”. Premesso quanto sopra, il Collegio istante chiede quindi se, per le attestazioni di verifica di residenza dei propri iscritti, debba essere corrisposta l’Imposta di bollo. L’Agenzia delle Entrate ricorda in primo luogo che i certificati di residenza sono soggetti all’Imposta di bollo, fin dall’origine, ai sensi dell’art. 4 della tariffa allegata al Dpr. n. 642/72, nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio. Successivamente ricorda che i certificati di cui sopra possono essere rilasciati senza il pagamento dell’Imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella Tabella, Allegato “B”, annessa al citato Dpr. n. 642/72, recante l’elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall’Imposta, o nei casi previsti da leggi speciali.

Al fine di dirimere la questione, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 15, comma 1, Legge n. 183/11, ha introdotto modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive, contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, di cui al Dpr. n. 445/00. A norma del comma 4, art. 43, del Dpr. n. 445/00, è stabilito che, “al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le Amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle Amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”.

Il successivo comma 5 prevede inoltre che, “in tutti i casi in cui l’Amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’Amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza”.

L’Agenzia delle Entrate conclude pertanto affermando che il soggetto istante, in qualità di Ente pubblico, può procedere ad acquisire direttamente le informazioni relative alla residenza dei propri iscritti, ovvero eseguire il controllo delle dichiarazioni sostitutive da questi ultimi prodotte, presso le Amministrazioni comunali competenti e per la certificazione, tenuto conto che l’art. 43, Dpr. n. 445/00 stabilisce che dette informazioni sono acquisite senza oneri, non deve essere corrisposta l’Imposta di bollo.

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