Imposta di bollo su fatture elettroniche: nuovi chiarimenti sulle sanzioni per omesso o tardivo pagamento

Con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 14 del 10 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni per mancato o tardivo pagamento dell’Imposta di bollo su fatture elettroniche alla luce del “recente” art. 12-novies, comma 1, del Dl. n. 34/2019 – “Decreto Crescita”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019.
L’art. 12-novies dispone che per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante il “Sistema di interscambio” (“Sdi”), in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento, sarà la stessa Agenzia delle Entrate a comunicare al contribuente l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta ridotta ad 1/3. In particolare, il soggetto istante ha chiesto se la sanzione da applicare è quella prevista dall’art. 13, comma 1, del Dlgs. n. 471/97, e se su tale sanzione è possibile ricorrere all’istituto del “ravvedimento operoso” ex art. 13, del Dlgs. n. 472/97.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato come debba essere ancora emanato il Dm. Mef contenente le disposizioni attuative dello stesso art. 12-novies, comprese quindi anche le specifiche per il recupero dell’Imposta di bollo non versata e l’irrogazione delle sanzioni. Tuttavia, ha confermato che la sanzione che andrà a comunicare, insieme all’eventuale Imposta o maggiore Imposta, ove dovuta, ed agli interessi, è quella prevista dall’art. 13 del Dlgs. n. 471/97[1] ridotta ad un 1/3, e potrà essere ravveduta ai sensi dell’art. 13, del Dlgs. n. 472/97.
La riduzione ad 1/3 è prevista se e solo se il contribuente effettua il versamento regolarizzando la violazione entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione. Diversamente, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di 30 gg, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione in misura piena, e dell’Imposta o della maggiore Imposta, e dei relativi interessi.
L’Agenzia ha concluso ritenendo che, fermo restando le disposizioni attuative, la sanzione è ravvedibile ai sensi art. 13, del Dlgs. n. 472/97 e soprattutto che la comunicazione presentata al contribuente “inibisce il ricorso all’istituto del ‘ravvedimento’”.
Dunque, il soggetto interessato potrebbe, o decidere di ravvedersi autonomamente, applicando le consuete sanzioni ridotte, oppure attendere la comunicazione, potendo beneficiare a quel punto della riduzione ad 1/3 della sanzione.
Restiamo
comunque in attesa del Dm. Mef contenente le disposizioni attuative dell’art.
12-novies e delle specifiche sul recupero dell’Imposta di bollo e
sull’applicazione delle sanzioni, perché se il meccanismo della comunicazione
sarà, come ci si auspica, efficiente e tempestivo (quasi automatico possiamo
dire), tale tempestività non dovrà obbligare a nostro avviso il contribuente
interessato a dover corrispondere a quel punto una sanzione, seppur ridotta a
1/3, presumibilmente più elevata rispetto a quella prevista in caso di “ravvedimento”.
[1] Pari al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 gg dalla scadenza del termine per l’adempimento; al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 gg dalla scadenza del termine per l’adempimento, al 1% (ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento).
di Alessio Malucchi
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