Con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 21 del 5 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in riferimento all’esenzione in modo assoluto da Imposta di bollo sulle quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune inerenti principalmente mandati di pagamento in contanti.
Riportiamo di seguito le tipologie di pagamento più rilevanti citate dal Comune istante e il corrispondente articolo di riferimento della Tabella o della Tariffa allegate al Dpr. n. 642/1972:
Tipologia di pagamento | Riferimento normativo |
pagamenti/incassi di importo inferiore ad Euro 77,47 | art. 13, Tariffa |
pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva | art. 6, Tabella |
quietanze apposte su fatture già assoggettate a bollo | art. 13, nota 2b., Tariffa |
rimborso di fondi economali | art. 15, comma 4, Tabella |
rimborsi di trasferte ad amministratori e personale | art. 26, Tabella |
spese relative a sussidi o contributi assistenziali | art. 8, Tabella |
contributi o quota associative | art. 7, Tabella |
mandati emessi a favore di dipendenti | art. 26, Tabella |
pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente | art. 26, Tabella |
pagamento indennità di esproprio | art. 22, Tabella |
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al Comune istante, ha richiamato l’art. 13, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 642/1972, il quale prevede l’applicazione dell’Imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
In linea generale, pertanto, le quietanze rilasciate a liberazione totale o parziale di un credito devono essere assoggettate all’Imposta di bollo nella misura di Euro 2,00. La nota 2 in calce al predetto art. 13 prevede tuttavia che “l’Imposta non è dovuta quando la somma non supera Euro 77,47 e per le quietanze o ricevute apposte sui documenti già assoggettati all’Imposta di bollo (…)”.
Viene quindi confermata l’esenzione per i pagamenti di importo inferiore ad Euro 77,47 e per le quietanze apposte su fatture già soggette ad Imposta di bollo.
Per quanto riguarda i corrispettivi già assoggettati ad Iva, vale il Principio di alternatività tra Iva ed Imposta di bollo. La norma di riferimento del Principio di alternatività è l’art. 6 della Tabella, Allegato “B”, del Dpr. n. 642/1972, che esenta in modo assoluto dall’Imposta di bollo le “fatture ed altri documenti di cui all’art. 13 della Tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva”.
Confermata pertanto l’esenzione da Imposta di bollo per le quietanze relative ad importi rilevanti ai fini Iva.
Per l’applicazione dell’Imposta di bollo su quietanze relative a compensi assimilati a lavoro dipendente, l’art. 26 della Tabella sopra citata dichiara esenti dall’Imposta in modo assoluto le “quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato”. Tale disposizione esenta gli atti liberatori per compensi ed altre competenze rilasciati da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità.
L’Agenzia ha confermato che anche le quietanze riferite a competenze di lavoro subordinato [rimborsi di trasferta, mandati a favore di dipendenti, pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente] possono essere rilasciate senza il pagamento dell’Imposta di bollo.
Consolidata è altresì l’esenzione da Imposta di bollo sulle quietanze relative al pagamento di contributi o quote associative, in quanto l’art. 7, comma 3, della Tabella, del Dpr. n. 642/1972, esenta appunto le “quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive”.
Le quietanze relative a fondi economali rientrano invece nell’ambito applicativo dell’art. 15, comma 4, della Tabella [“(..) ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell’interesse dell’Ente o dell’Impresa(..)”] e quindi possono ritenersi anch’esse esenti in modo assoluto.
Esenzione anche per le quietanze relative all’erogazione di sussidi o contributi assistenziali ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Tabella, il quale prevede l’esenzione per le “domande per il conseguimento di sussidi (…) e relativi documenti”. La ratio della norma ha lo scopo di agevolare la richiesta di aiuti economici finalizzati a sostenere soggetti che versano in condizioni di disagio economico.
L’Agenzia infine ha confermato l’esenzione da Imposta di bollo per le quietanze relative al pagamento di indennità di esproprio. L’art. 22, della Tabella, Dpr. n. 642/1972, esenta infatti da Imposta di bollo gli “atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell’indennità di espropriazione”. L’esenzione da Imposta di bollo stabilita dal predetto art. 2 ha una portata molto ampia e comprende tutti gli atti e tutti i documenti da qualsiasi soggetto posti in essere, riguardanti la procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, promossa dalle Amministrazioni dello Stato e qualunque Ente pubblico. L’esenzione è prevista in quanto le quietanze in argomento rientrano tra gli atti connessi alla procedura di espropriazione promossa da un Ente pubblico.