La Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E, del 14 aprile 2015, risponde ad un’esigenza di chiarezza sulla disciplina che regola le modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo virtuale, anche alla luce delle recenti modifiche apportate dal Dm. 17 giugno 2014.
In riferimento a quanto stabilito dall’art. 15, del Dpr. n. 642/72, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’Imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta dell’interessato, per determinati atti e documenti, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte dell’Ufficio competente.
A tale scopo l’interessato deve presentare apposita istanza (prodotta in bollo), fatte salve le esenzioni di cui all’art.
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