Imposta di registro: fissa e registrazione in caso d’uso per un contratto di concessione di utilizzo di spazi per corsi professionali

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 318 del 25 luglio 2019, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’Imposta di registro sul contratto di concessione di utilizzo di spazi per la realizzazione di corsi professionali per il personale.

Nel caso di specie, “oggetto della Convenzione è la concessione in uso di aule didattiche opportunamente attrezzate, così come previsto dal sistema di riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione per il personale marittimo(…)”. La Convenzione ha durata di un anno, rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi almeno 3 mesi prima della scadenza. Inoltre, l’utilizzo delle aule sarà assicurato tutti i giorni della settimana, esclusa la domenica e i giorni festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 in conformità alle esigenze del Concessionario.

La stessa copia di contratto prevede, all’art. 5, una serie di oneri a carico del concedente, quali “la predisposizione del locali e l’installazione di pc collegato a videoproiettore con schermo e lavagna a fogli mobili, le connessioni telefoniche; la pulizia ordinaria degli spazi concessi; l’eventuale assistenza in laboratorio informatico da parte di un assistente tecnico, la presenza di un servizio di uscierato; la verifica sulla regolarità dell’uso degli spazi e sull’osservanza delle precisazioni contenute nel presente accordo e nelle ore di concessione; la comunicazione tempestiva dell’eventuale sopravvenuta impossibilità a concedere in uso le aule …”.

Infine, l’art. 6 della citata Convenzione, rubricato ‘Corrispettivo’, prevede che, a fronte dell’utilizzo dei predetti spazi e servizi, il Concessionario si obbliga a corrispondere, per ogni ora dello stesso utilizzo, una somma di denaro oltre ad Iva.

Pertanto, dall’analisi della Convenzione, l’Agenzia ha concluso che “con tale accordo il concedente non realizza un contratto di locazione immobiliare bensì un diverso contratto con il quale lo stesso mette a disposizione degli spazi attrezzati fornendo ulteriori servizi, al fine di agevolare l’attività formativa”.

Tanto premesso, ai fini dell’Imposta di registro, appare rilevante la circostanza secondo cui la stessa Convenzione, contenente unicamente disposizioni soggette all’Iva, venga redatta secondo la forma della scrittura privata non autenticata. Ciò in quanto, in ossequio, al disposto di cui all’art. 5, comma 2, del Dpr. n. 131/1986 (Tur), “le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all’Imposta sul valore aggiunto”. L’obbligo della registrazione si realizzerà dunque solo al verificarsi del caso d’uso, così come previsto dall’art. 6 del Tur, secondo cui lo stesso si realizza “quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le Cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le Amministrazioni dello Stato o degli Enti pubblici territoriali e i rispettivi Organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di una obbligazione delle suddette Amministrazioni, Enti o Organi ovvero sia obbligatorio per legge regolamento”.

Di converso, si rileva che qualora il Contratto di concessione spazi in esame venga formalizzato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, lo stesso è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur.

Inoltre, si rileva che, sia nel caso in cui si proceda alla registrazione in termine fisso, che nel caso in cui si provveda alla registrazione al ricorrere del caso d’uso, l’Imposta di registro è dovuta nella misura fissa di Euro 200. L’art. 40 del Tur, che sancisce il Principio di alternatività Iva-Registro, stabilisce infatti al comma 1 che, “per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’Imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa”.

Per completezza si rappresenta che, ai sensi del disposto di cui all’art. 65, comma 3, del Tur, “gli impiegati di cui al comma 2 (ovvero gli impiegati dell’Amministrazione statale, degli Enti pubblici territoriali e dei rispettivi Organi di controllo) possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d’uso e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all’Ufficio del Registro ai fini della registrazione d’ufficio”.