L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 311 del 24 luglio 2019, ha fornito chiarimenti in ordine all’Imposta di registro da applicare ad un contratto preliminare di compravendita di un fabbricato nel quale sarà prevista anche la corresponsione di una somma a titolo di caparra/acconto-prezzo, un secondo acconto e un saldo, tutti soggetti ad Iva.
In particolare, la Società istante ha chiesto di conoscere se sia dovuta per una sola volta l’Imposta di registro – nella misura fissa di Euro 200 – ovvero per 2 volte l’Imposta fisse di registro, in quanto nel contratto preliminare figura anche un secondo acconto, soggetto ad Iva.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il contratto preliminare è l’accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente a stipulare un successivo contratto definitivo, indicandone i contenuti e gli aspetti essenziali. Le parti contraenti possono inserire all’interno del preliminare delle clausole, accessorie rispetto al suo contenuto tipico, volte a rafforzare le obbligazioni reciproche e a tutelare i rispettivi interessi, come quelle che prevedono la corresponsione di somme di denaro, ad esempio a titolo di caparra e/o di acconti.
Ai sensi dell’art. 5 del Dpr. n. 131/1986 (Tur), sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella Tariffa, Parte I del Tur, ed ai sensi dell’art. 10 della Tariffa, Parte I, i contratti preliminari di ogni specie sono soggetti all’applicazione dell’Imposta di registro nella misura fissa di euro 200.
Ne consegue che, dal combinato disposto dei citati articoli, il contratto preliminare in argomento è da assoggettare all’obbligo di registrazione in termine fisso, con l’applicazione della Imposta di registro nella misura fissa.
Quanto alle pattuizioni contenute nel contratto preliminare, la Nota al citato art. 10 dispone che “se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all’Imposta sul valore aggiunto ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 40 del Testo unico si applica il precedente art. 9. In entrambi i casi l’Imposta pagata è imputata all’Imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.”
La citata Nota prevede dunque:
– per la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria, l’applicazione dell’Imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50%, ai sensi dell’art. 6 della Tariffa, Parte I allegata al Tur;
– per le somme dovute a titolo di acconto sul prezzo relative ad operazioni non soggette ad Iva, l’applicazione dell’Imposta di registro con l’aliquota del 3%, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte I del Tur (prestazioni a contenuto patrimoniale).
Per i contratti preliminari relativi ad operazioni rientranti nel regime di imponibilità Iva – come nella fattispecie in commento – alle disposizioni relative agli acconti si applica l’Imposta di registro nella misura fissa, in applicazione del Principio di alternatività Iva/registro sancito dall’art. 40 del Tur, come chiarito con la Risoluzione n. 197/E del 2007 e con la Circolare n 18/E del 2013.
Quanto alla disposizione relativa alla caparra, normalmente soggetta ad Imposta proporzionale di registro, in quanto esclusa dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo ex artt. 2 e 3 del Dpr. n. 633/1972, se la stessa assolve anche la funzione di acconto sul prezzo la tassazione della suddetta somma segue il trattamento fiscale previsto per gli acconti-prezzo (Risoluzione n. 197/E del 2007 e Circolare n 18/E del 2013, Risoluzione n. 302028/1974).
Pertanto, come chiarito con i citati Documenti di prassi, per la registrazione del contratto preliminare che prevede la corresponsione di somme a titolo di acconto assoggettati ad Iva, dovrà essere corrisposta l’Imposta di registro nella misura fissa per il contratto preliminare ai sensi dell’art. 10 della Tariffa, Parte I, del Tur, e una seconda Imposta fissa per la pattuizione che stabilisce la dazione di uno o più acconti, assoggettati ad Iva.
L’Agenzia ha quindi concluso che per la registrazione del contratto in esame debba essere applicata la tassazione di Euro 200 per il contratto preliminare, più Euro 200 per gli acconti-prezzo.