Imposta pubblicità: è dovuta per i cartelli apposti sulle cabine fotografiche

Nella Sentenza n. 1018 del 17 marzo 2015 della Ctr Milano, i Giudici rilevano che è soggetta ad Imposta sulle pubblicità ogni insegna, iscrizione o strumento di comunicazione che, indipendentemente dalle ragioni o dalle finalità della sua adozione e pur senza presentare connotati propagandistici e reclamistici, risulti oggettivamente idoneo a rendere noto al pubblico un nome, un prodotto o una attività, in quanto si trovi apposto in luogo pubblico o comunque da tali luoghi sia percepibile, consentendo di acquisire la conoscenza del suddetto messaggio. D’altra parte, osservano i Giudici milanesi che l’art. 17, comma 1-bis, del Dpr. n. 507/93, stabilisce che “l’Imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Tale norma agevolativa fa espresso riferimento per la sua applicabilità alla sede, ma nel caso di specie i cartelli sono apposti sulle cabine automatiche che non rappresentano la sede principale dell’azienda e che nemmeno possono configurarne sedi secondarie. Pertanto, la cabina fotografica deve pagare l’Imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi.

Ctr Milano-Sentenza n. 1018 del 17 marzo 2015