Imposta pubblicità: soggetto passivo è chi dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso

Nella Sentenza n. 5039 del 13 marzo 2015, la Corte di Cassazione afferma che in tema di Imposta sulla pubblicità, l’art. 6, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, nell’individuare il soggetto passivo, tenuto in via principale al pagamento dell’Imposta, in colui che dispone “a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso”, non fa differenze in ordine al titolo da cui dipende tale disponibilità che, pertanto, può derivare sia dall’esercizio del diritto di proprietà od altro diritto reale, sia dall’esecuzione di un contratto obbligatorio stipulato con chi disponga giuridicamente dell’impianto pubblicitario, ferma restando la

Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.